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TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
TITOLO II- ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO
TITOLO IV- ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
TITOLO V - PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ
TITOLO VI - I SERVIZI
TITOLO VII- FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO IX- DISPOSIZIONI FINALI

 

 

- TITOLO I -
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Casabona è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - ed in conformità al presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrata.
4. Il Comune rappresenta la comunità di Casabona e della frazione Zinga.

Art. 2
Autonomia e finalità

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana. Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali, riconosce e favorisce l'azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni suo cittadino. In tal senso si adopera per il recupero e l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

1. La sede del Comune è nel capoluogo ed è sita in Via Vittorio Emanuele n.16.
Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi sia le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24/12/1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti. Il Comune si estende su una superficie territoriale di Kmq 67 e confina con i Comuni di Rocca di Neto, Belvedere Spinello, Castelsilano, Verzino, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Melissa e Strongoli.

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Al Comune sono stati assegnati uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:
Stemma: d'azzurro, alla casa al naturale, posta di tre quarti, con la fronte verso destra, finestrata di 2 sul fianco ed accompagnata in capo da una stella d'argento. Ornamenti esteriori da comuni.
Gonfalone: drappo partito d'azzurro e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Casabona.
La riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali è vietata.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7
Servizi sociali e cultura

1. Il Comune nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in denaro sia in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.
2. Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
3. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, all'attività sportiva e ricreativa, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Il Comune nell'ambito delle funzioni di propria competenza promuove e favorisce attività sportive e ricreative quale strumento di sviluppo psicofisico del cittadino e a tale scopo:
- incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico;
- favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative, sportive e riconosce quelle esistenti nel territorio;
- promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7 comma 5, della legge 8/6/1990,n. 142.
4. Concorre ad assicurare, con l'ASL, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino e come interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di
competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.
5.Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad
assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico; assicura nei limiti delle disponibilità finanziarie servizi di supporto organizzativo nel servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio.
6. Il Comune anche in collaborazione con la provincia assicura d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a :
educazione degli adulti;
interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
azioni tese ad assicurare le pari opportunità di istruzione;
interventi perequativi;
interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
7. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale e paesistico, quale contributo ai valori della civiltà e nel rispetto della identità storico-culturale del paese e dell'integrità fisica del suo territorio, anche promovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
8. Riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività, tutelando le risorse ambientali, territoriali e naturali in funzione di una sempre più alta qualità della vita.

Art. 8
Sviluppo economico

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.
2. Istituisce, regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.
3. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio.
4. Tutela e promuove lo sviluppo delle piccole e medie imprese agricole, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e consentire una più vasta collocazione dei prodotti
5. Apprezza e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
6. Promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico e a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
7. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinaria espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi, e la valorizzazione dei componenti naturali, sociali ed economiche.
8. Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione, e vigila sull'amministrazione di uso civico.
Art. 9
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato, al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
4. Organizza, all'interno del territorio un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche il superamento delle barriere architettoniche.
5. Promuove e coordina, anche d'intesa con la provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo e propone interventi mirati ad assicurare una migliore vivibilità del territorio tutto.
6. Nell'ambito delle competenze comunali in materia di protezione civile favorisce le attività delle associazioni di protezione civile operanti sul territorio al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali.

Art. 10
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.


- TITOLO II -

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ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I
ORGANI

Art. 11
Organi
Sono organi del comune:
a)il consiglio comunale;
b)la giunta municipale;
c)il sindaco.

Capo II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Il consiglio comunale

1) Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico-amministrativo.
2) Il consiglio comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
3) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.
4) Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5) Al Consiglio comunale è data la facoltà di eleggere, nel proprio seno, un Presidente del consiglio diverso dal Sindaco.

Art. 13
Attribuzioni del consiglio

Spetta al consiglio comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:
1) Deliberare gli statuti dell'ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
2) Approvare i regolamenti comunali eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della giunta comunale;
3) Stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
4) Formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
5) Approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi
stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n.109 alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'albo pretorio per la durata di giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei lavori pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e diverrà operativo con l'emanazione del regolamento attuativo;
6) Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
7) Approvare il conto consuntivo;
8) Approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
9) Formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5), 6), 7), 8);
10) Approvare le convenzioni con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
11) Deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
12) Determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
13) Deliberare la partecipazione del comune a società di capitali.
14) Affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
15) Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi; delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
16) Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
17) Approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali e all'emissione di prestiti obbligazionari;
18) Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
19) Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari dirigenti;
20) Definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati;
21) Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
22) Discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal sindaco, nella seduta successiva;
23) Deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del consiglio;
24) Istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;
25)Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione;
26) Nella commissione di indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari;
27) La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza;
28) La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza;
29) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.


Art. 14
Elezioni e durata

1) Il consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2) La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
3)Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo,limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità, compete al consiglio stesso.
4) Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:
- Le variazioni di bilancio ritenute urgenti;
- La ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla giunta comunale, i piani economico-fìnanziari che costituiscano presupposto per l'approvazione di progetti urgenti per i quali vi sono termini di scadenza;
- Modifiche, integrazioni,chiarimenti, richieste dal CO.RE.CO. su deliberazioni già adottate dal consiglio comunale;
- Provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffida dal prefetto;
- Ogni altro provvedimento di competenza del consiglio comunale che lo stesso dichiari urgente ed improrogabile.
Art. 15
Prerogative dei consiglieri comunali

1) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.
2) Essi rappresentano il comune senza vincolo di mandato.
3) Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
4) Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.
5) Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
6) I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
7) 1 consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
8) Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9) 1 consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio.
10) Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenze con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993 n. 415.
11) Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
12) A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al consiglio comunale ed eventualmente proporre al consiglio comunale atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il comune.
13) Il comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il sindaco, gli assessori, i consiglieri il segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimento penali e civili di ogni stato e grado, quando il. Procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.
14) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
15) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.
16) Il comportamento degli, amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
17) Con modalità da determinarsi nel regolamento del consiglio comunale può essere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità di funzione.


Art. 16
Cessazione dalla carica di consigliere

1) I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2) I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati
decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.
3) La.decadenza è pronunciata dal consiglio comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
4) Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco e i componenti del consiglio e della giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
5) Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni,
procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39 comma 1 lett. b) numero 2 della legge 8.6.1990, n. 142 come sostituito dall'art. 5 comma 2 della legge 15.5.1997, n. 127.
6) Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 1 5 comma 4-bis della legge n. 55 del 19.3.1990 come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 18.1.1992, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
Art. 17
Prima adunanza e convocazione

1) La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il prefetto.
2) In tale seduta il consiglio comunale, subito dopo la convalida degli eletti riceve dei nomi dei componenti la giunta comunale.
3) L'adunanza è presieduta dal sindaco.
4) Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal sindaco, sentita la giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. E' facoltà del consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del sindaco le linee programmatiche.

Art. 18
Convocazione del consiglio comunale

1) Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.
2) Esso è convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.
3) In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
4) Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del regolamento del consiglio comunale.
5) La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste
dalla legge.

Art. 19
Adunanze e deliberazioni

1) Il regolamento del consiglio comunale fissa il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il sindaco.
2) Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3) Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4) Le votazioni avvengono con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.
5) Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
6) Alle sedute del consiglio comunale partecipa di diritto il segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
7) Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati al comune, anche nella seduta di seconda convocazione.
8) 1 verbali delle sedute sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario comunale.


Art. 20
Regolamento interno

1) Le norme relative al funzionamento del consiglio comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, in regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
2) La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.


Art. 21
Commissioni consiliari

1) Il consiglio può istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai gruppi di minoranza.
2) Le commissioni, nell'ambito delle materie di .propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del consiglio comunale.
3) Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.
4) Il sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
5) Commissioni speciali possono, altresì,essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del consiglio e della giunta.
6) Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della commissione, è rimessa al consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.


Capo III
LA GIUNTA E IL SINDACO

Art. 22
La giunta comunale

1) La giunta comunale è l'organo esecutivo del comune con competenza generale.
2) Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

Art. 23
Attribuzioni della giunta

1) La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.
a)La giunta è convocata dal sindaco che la presiede.
b)In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la giunta è convocata e presieduta dal vice sindaco o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'assessore anziano per età.
c) La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei dipendenti apicali; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2) Spetta alla giunta:
a) dare esecuzione ai provvedimenti del consiglio;
b) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione del consiglio;
c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati,
d) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e sullo stato giuridico; approvare le piante organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l'assunzione di personale; nominare le commissioni Giudicatrici dei concorsi e recepire i relativi atti;
e) deliberare, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art. 32, comma 3, della legge;
f) deliberare degli storni di fondi con le modalità e limiti previsti dal regolamento di contabilità;
g) provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento;
h) affidare, nei limiti di cui alla precedente lettera g) gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
i) deliberare, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
i) deliberare l'erogazione di contributi, indennità,compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle leggi;
k) attuare le deliberazioni adottate dal consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
l) deliberare in materia liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
m) approvare i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo regolamento.

Art. 24
Composizione della giunta

1) La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da n. 6 assessori tra cui il vice sindaco nominati dal sindaco fra i consiglieri comunali e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Il numero degli assessori esterni non può essere superiore ad un terzo degli assessori previsti nel presente statuto. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica. Gli assessori non consiglieri partecipano al consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.
2) Non possono far parte della giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

Art. 25
Elezione del sindaco e della giunta

1) Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2) Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3) Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. La discussione sulla comunicazione del sindaco non dà luogo ad al voto conciliare, la sostituzione dell'assessore dimissionario e revocato deve avvenire entro 15 gg. dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.
4) Le adunanze sono convocate dal sindaco o in caso di assenza ed impedimento dello stesso, dal vice sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'assessore più anziano di età.
5) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, dopo l'entrata in vigore della legge 25.3.1993, n. 8 1, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato del sindaco è ammesso se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 26
Pari opportunità

1) Almeno un terzo dei componenti la giunta comunale deve essere dì sesso femminile. Nel calcolo del terzo è compreso il sindaco. La finzione si arrotonda per eccesso se supera il 50% e per difetto se è inferiore al 50%.
2) Qualora nella maggioranza non esistono consiglieri di sesso femminile o, se esistono, il loro numero non consente il rispetto della percentuale di cui al comma precedente, la presenza delle donne in giunta sarà nell'ordine o totalmente assente o inferiore a quella prescritta.

Art. 27
Divieto di incarichi e consulenze

1) Agli assessori, al sindaco e ai consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il comune o enti ed istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
2) Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinano la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

Art. 28
Attività e funzionamento della giunta

1) La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2) A ciascun assessore sono assegnate, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 25 funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-ammistrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto. Egli firma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del sindaco e sempre che l'obbligo della firma non sia assegnato dallo statuto dal regolamento o da disposizioni di legge, al segretario comunale o ai funzionari.
3) Il sindaco attribuisce ad uno degli assessori le funzioni di vice sindaco al fine di assicurare la sostituzione del sindaco in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.
4) In mancanza del sindaco o del vice sindaco svolge le relative funzioni l'assessore più anziano di età. 5) La Giunta comunale risponde del proprio operato al consiglio comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.
6) La procedura per là formazione delle deliberazioni della giunta sono stabilite nel regolamento di
cui al successivo comma.
7)La giunta adotta un regolamento interno per l'esercizio delle proprie attività.


Art. 29
Adunanze e deliberazioni

1) La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2) Le sedute della giunta non sono pubbliche.
3) Alle sedute della giunta possono intervenire i revisori dei conti su esplicito invito del sindaco o su motivata richiesta degli stessi la cui presenza è riportata a verbale negli atti deliberativi adottati.
4) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo.svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 241/90.
5) Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi dal presente statuto e dai regolamenti.
6) Il segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive i verbali delle stesse unitamente al presidente della seduta.

Art. 30
Mozione di sfiducia

1) Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni del sindaco.
2) Il sindaco, la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quanti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Se il sindaco non procede alla convocazione del consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma vi provvede il prefetto.

Art. 31
Dimissioni - Decadenza - Decesso - Sospensione -
Rimozione o Impedimento del sindaco

Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 1 5 comma 4-bis, della legge 19.03.1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16.

Art. 32
Funzioni e competenze

1) Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del comune. Egli rappresenta l'ente convoca e presiede la giunta e il consiglio,salvo che lo stesso Consiglio non deliberi la nomina di un presidente del Consiglio diverso dalla figura del sindaco, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al prefetto e al consiglio comunale.
Al sindaco in particolare spetta:
a) Convocare e presiedete il consiglio e la giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;
b)Promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
c) Coordinare e dirigere l'attività della giunta e degli assessori;
d) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
e) Sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune,
f) Coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti,
g) Provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
h) Convoca i comizi per i referendum comunali;
i)Nomina i responsabili degli uffici e dei serviti, secondo le modalità e procedure stabilite sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
l) Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento, sulla base dei principi fissati negli artt. 51 e 51 -bis della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche,
m) Attribuisce e definisce gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 7 dell'art. 51 della legge n. 142/1990 e dal comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29/93. e successive modificazioni ed integrazioni.
n) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
o) Promuove gli accordi di programma;
p) Emana le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.


Art. 33
Altre attribuzioni

Il sindaco quale ufficiale di Governo, sovrintende:
a)Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti domandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
b) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) Allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
2) Il sindaco, altresì, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali all'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3)In caso di emergenza collegata con il traffico c/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.


Art. 34
Giuramento e distintivo

1) Il sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al consiglio, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la costituzione italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della costituzione.
2) Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

Art. 35
Vicesindaco

1) Il vicesindaco è designato dal sindaco tra gli assessori, contestualmente alla nomina della giunta.
2) Sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis della legge n. 55/90 e successive modifiche.
3) In mancanza del vicesindaco esercita le relative funzioni l'assessore più anziano di età.
4) Se vicesindaco è designato un assessore non consigliere, la presidenza del consiglio comunale in casi di assenza del sindaco sarà assunta dal consigliere anziano.

- TITOLO III -

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ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E
PROPOSTE

Art. 36
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 37
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 38
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 39
Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da cinquecento elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.


Capo II
REFERENDUM

Art. 40
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il trenta per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 41
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f ) le modalità di attuazione.
Art. 42
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III
DIFENSORE CIVICO

Art. 43
Istituzione dell'ufficio

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 44
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti saranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

- TITOLO IV -

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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 45
Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 46
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

- TITOLO V -

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PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 47
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 48
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 49
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.


- TITOLO VI -

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I SERVIZI

Art. 50
Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 51
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 52
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 53
Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 54
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.


Art. 55
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

- TITOLO VII -

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FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 56
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.


Art. 57
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

- TITOLO VIII -

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UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 58
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 59
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 60
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 61
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 62
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II
SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 63
Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso è corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
5. In relazione al combinato disposto dell'art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 64
Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.
2. Le modalità saranno disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 65
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 38 della legge n. 142/1990;
m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
n) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere;
o) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 66
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.
Art. 67
Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituto da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 68
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

- TITOLO IX -

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DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69
Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune, da tale data si intende abrogato il precedente statuto che è sostituito dal presente.


Art. 70
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

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